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Nuovo Fondo di Garanzia PMI

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Modulistica
Entità agevolazioni
Procedura

Finalità: consentire l’accesso ai finanziamenti per PMI tramite la concessione di una garanzia pubblica sul denaro concesso alle imprese da parte delle banche.

Le imprese che chiedono supporto al Fondo Centrale di Garanzia non ricevono un contributo in denaro, bensì una garanzia pubblica, fino all’80%, a fronte di finanziamenti erogati dalle banche; in caso di insolvenza da parte dell’impresa, la banca verrebbe risarcita direttamente dal Fondo Centrale di Garanzia e in caso di esaurimento dei fondi di quest’ultimo, direttamente dallo Stato.

Beneficiari:

  • piccole e medie imprese ubicate sul territorio nazionale, comprese le imprese artigiane (anche per investimenti all’estero);
  • consorzi e società consortili di servizi alle PMI, e società consortili miste;
  • professionisti.

In generale sono ammissibili alla garanzia i soggetti beneficiari che svolgono una qualsiasi attività economica, ad eccezione di quelle rientranti nelle seguenti sezioni:

  • K – Attività finanziarie e assicurative (rientrano tra le categorie ammissibili gli Ateco 66.19.20, 66.19.21, 66.19.22 e 66.21.00);
  • O – Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria;
  • T – Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;
  • U – Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.

Operazioni ammesse all’interno del Fondo di Garanzia:

  • finanziamenti a medio-lungo termine di durata compresa tra 18 mesi e 10 anni;
  • partecipazioni di minoranza di durata fino a 10 anni nel capitale di PMI;
  • altre operazioni direttamente finalizzate all’attività di impresa come i crediti a breve e le operazioni di consolidamento;
  • finanziamenti finalizzati al reintegro del capitale circolante, con durata massima di 60 mesi.

Le operazioni devono essere relative a liquidità, investimenti materiali e immateriali effettuati dalle PMI sul territorio nazionale successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento; non deve trattarsi di mera sostituzione di beni nè di mezzi trasporto iscritti ai pubblici registri. 
E’ previsto un vincolo di destinazione per 5 anni dalla data di ammissione all’intervento del Fondo.

Massimale dell’importo garantito: euro 5.000.000,00.

SEZIONE SPECIALE TURISMO.

La sezione speciale è finalizzata ad agevolare l’accesso al credito da parte delle imprese alberghiere, delle strutture che svolgono attività agrituristica, delle strutture ricettive all’aria aperta, delle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale.

Le garanzie possono essere rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti finalizzati a:

  • interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del principio del principio “non arrecare un danno significativo”;
  • assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.

La Sezione interviene con le seguenti modalità:

  • la garanzia è concessa a titolo gratuito;
  • l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
  • sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499;
  • la copertura della garanzia diretta è fissata nella misura massima del 70% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria;
  • la copertura della riassicurazione è fissata nella misura massima dell’80% dell’importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la copertura dell’80%;
  • le suddette percentuali di copertura della garanzia diretta e della riassicurazione possono essere incrementate rispettivamente fino all’80% e al 90%;
  • non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie;
  • per le operazioni di investimento immobiliare la garanzia può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

La garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione e delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo.

La Sezione speciale Turismo (operativa dal 10/10/2022) interviene secondo le seguenti modalità:

  • garanzia diretta, ossia rilasciando la garanzia sul portafoglio di finanziamenti in favore del soggetto finanziatore;
  • controgaranzia, ossia rilasciando la garanzia in favore di un confidi, garante del soggetto finanziatore.

MODIFICHE LEGGE DI BILANCIO 2023.

Prorogato al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria prevista dall’articolo 1, comma 55 della Legge 30 dicembre 2021 e ss.mm.ii. (di seguito Legge di Bilancio 2022), che prevede:

  • importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria pari a 5 milioni di euro; con riferimento a tale misura, è sospesa l’istruttoria di ammissione relativa alle richieste di garanzia che riguardano le imprese c.d. “mid-cap” e PMI con importi garantiti totali eccedenti i 2,5 mln di euro che presentano richiesta di agevolazione ai sensi dei Regolamenti “de minimis” o ai sensi dei Regolamenti di esenzione;
  • definizione della fascia di valutazione dell’impresa beneficiaria attraverso l’applicazione del modello di valutazione del Fondo;
  • ammissibilità delle imprese beneficiarie rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione del Fondo;
  • percentuale massima di garanzia pari all’80%.

La Legge di Bilancio 2023 ha inoltre prorogato il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo istituito nel contesto delle misure di contrasto agli effetti della crisi ucraina disciplinato dall’articolo 1, comma 55-bis della Legge di Bilancio 2022, che prevede:

  1. l’innalzamento delle percentuali di copertura al 90% per la garanzia diretta e al 100% per la riassicurazione, a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o altri fondi di garanzia non superino la percentuale massima di copertura del 90% e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi, in favore dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetici secondo quanto previsto dall’articolo 16 del DL Aiuti;
  2. gratuità dell’intervento del Fondo, nei confronti delle imprese che realizzano gli interventi al punto 1 e che operano in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti di cui all’allegato I alla comunicazione della Commissione europea 2022/C13 I/01.

Non essendo previsto un termine ultimo per la misura, i soggetti richiedenti potranno continuare a presentare richieste di ammissione alla garanzia del Fondo ai sensi dell’art.3, comma 3 del Decreto-legge del 23 settembre 2022, n.144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022 (di seguito “DL Aiuti ter”). Per tali richieste di garanzia, l’importo del finanziamento dovrà essere definito sulla base delle fatture effettivamente emesse nell’ultimo trimestre 2022.

NUOVA GARANZIA PER COPERTURA COSTI ENERGETICI (imprese di tutte le dimensioni) – decreto aiuti-ter.

Per finanziamenti successivi alla data di entrata in vigore del decreto (24.09.2022), destinati a copertura dei costi d’esercizio per il pagamento delle fatture per consumi energetici (ottobre, novembre e dicembre 2022).

Costo della garanzia: gratuito.

Misura della garanzia: 80% dell’importo dell’operazione finanziaria.

La determinazione dell’importo del finanziamento avverrà anche attraverso una stima basata sui costi d’esercizio sostenuti per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2022.

Termini di presentazione delle domande: dal 30/11/2022 fino a esaurimento fondi.

[garanzia] [mcc] [medio credito] [fondo di garanzia] [finanziamenti] [662]

Riferimento di legge: L. 662/1996 art. 2 comma 100 lettera A e ss.mm.ii.

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